PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione e il coordinamento dell'azione di prevenzione a tutela dell'incolumità dei luoghi ritenuti a rischio di azioni terroristiche, nonché il livello di efficacia delle misure di sicurezza, è istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo, un apposito albo delle strutture pubbliche e private che operano in situazioni o in settori potenzialmente a rischio di attentati di matrice terroristica, di seguito denominato «albo».
      2. A fini esemplificativi e non esaustivi si indicano come potenzialmente a rischio di attentati di matrice terroristica le strutture portuali e aeroportuali, le stazioni ferroviarie, i centri commerciali di grandi dimensioni, gli eventi sportivi e culturali di grande richiamo, nonché le aziende che gestiscono imprese di telediffusione e di radiodiffusione a livello nazionale.

Art. 2.

      1. Sono iscritte all'albo le aziende, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, o comunque esercenti attività considerate a rischio, che sono tenute ad organizzare corsi di formazione per il proprio personale, in numero adeguato rispetto agli organici e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3. Tali corsi sono finalizzati a fornire al personale una idonea conoscenza teorica e pratica per provvedere alla propria protezione nelle situazioni di rischio o di panico generalizzato, nonché per prevenire tali situazioni o, qualora esse comunque accadano, per ridurre i rischi a carico di terzi, effettuando opportuni

 

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interventi di emergenza e di assistenza urgente.
      2. I corsi di cui al comma 1 devono essere tenuti da istruttori qualificati i cui titoli sono verificati dal Ministero dell'interno che, a tale scopo si avvale di società o di aziende riconosciute idonee dal medesimo Ministero.
      3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo di ogni capoluogo, preposte alla tenuta dell'albo, procedono all'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 previa analisi delle attività svolte da essi nel biennio precedente, e provvedono, con cadenza biennale, ai successivi aggiornamenti dell'albo medesimo.

Art. 3.

      1. I programmi e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 2 sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto delle peculiarità dei diversi ambienti nei quali sono svolte le attività potenzialmente a rischio.
      2. All'atto della conclusione, con esito positivo, dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, è rilasciato un apposito patentino di identificazione e di abilitazione.

Art. 4.

      1. L'elenco dei soggetti iscritti all'albo e dei soggetti abilitati, altresì, alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, è pubblicizzato su almeno cinque tra i maggiori quotidiani e periodici a diffusione nazionale. La relativa spesa è posta a carico dei medesimi soggetti iscritti all'albo.

Art. 5.

      1. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di formazione previsti dalla presente legge sono considerate spese per studi e ricerche e sono deducibili ai sensi dell'articolo 108 del testo unico delle imposte

 

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sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. L'agevolazione fiscale prevista dal comma 1 si applica esclusivamente nei casi di documentata frequenza dei corsi di formazione di cui al medesimo comma 1 da parte del personale dipendente dei soggetti iscritti all'albo.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.